Gli antichi privilegi di
Maratea
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I privilegi di Maratea,
come tutti gli appassionati di Storia locale sanno, sono un
serie di concessioni che i sovrani del Regno di Napoli elargirono alla nostra
cittˆ nel corso di diversi secoli.
Gli storici che hanno scritto la storia di Maratea non hanno mai mancato di
elencarli e sostenere che essi rappresentano la concreta evidenza dello
speciale trattamento che i sovrani napoletani riservarono, sempre o quantomeno
per lunghissimo tempo, al nostro paese.
Nonostante questa celebrata importanza, nŽ i privilegi, intesi come atti
giuridici, nŽ il loro particolare contenuto hanno
ricevuto la dovuta attenzione in termini di critica storiograficaÉ che s“,
suona noiosa giˆ a nominarla, ma � una operazione necessaria tanto pi� �
importante il tema trattato.
I privilegi nelle
storie di Maratea.
Il primo a parlarci dei privilegi � Paolo DÕAlitti
(1676-1728), sacerdote laureato in legge che scrisse la pi� antica monografia
nota sulla storia del paese. DÕAlitti accenna sbrigantivamente a certi Çamplissimi privilegii
concessile [a Maratea, n.d.r.] principalmente da Roberto, Ladislao, Giovanna prima, e seconda, ed altri della casa dÕAngi˜; da Alfonso primo, Ferdinando,
Federico, ed altri della casa dÕAragona; confermati da Ferdinando il Cattolico,
dall“ÕImperador Carlo V, e da successori AustriaciÈ.
Nonostante scriva che alla sua epoca i privilegi Çoriginalmente conservansiÈ,
DÕAlitti non si addentra nel contenuto dei documenti.
Circa un secolo dopo, Carmine Iannini (1774-1835), anchÕegli sacerdote e cappellano del
santuario di S. Biagio, compose il suo Discorso Istorico sul
santo e Maratea. Non tutti sanno che originariamente lÕopera era concepita in
tre parti e lÕultima, mai compilata, doveva parlare anche i privilegi della
cittˆ.
Giˆ alla sua epoca, come vedremo, i privilegi avevano per˜ perso il loro valore
legale, per cui non ci si prese pi� molta cura di
conservane gli originali.
Qualche copia circolava per˜ nelle
famiglie di Maratea e queste vennero esaminate da
Biagio Tarantini (1868-1927), autore, nel 1883, del volumetto Blanda e Maratea.
Tarantini riassunse i privilegi che potŽ vedere cos“:
ÇDocumento pi� antico che si
rinvenga si � quello col quale Giovanna
II nel 2 settembre 1414 riconfermava i precedenti privilegi elargiti dai
Principi. La mancanza per˜ di questi precedenti privilegi ci resta nel buio
desolante. Giovanna stessa al 4 maggio 1419 dispone che:
1. I Magistrati recandosi a Maratea, avessero presso i soli cibarii.
2. Che i collettori non avessero esatte le tasse (diete) a
capriccio, ma secondo lÕimposizione della Camera Summaria.
3. Immuni di multa quei banditi che si trovassero nellÕagro marateoto.
Nel 9 giugno 1428 Giovanna II pure ordinava:
1. Esenzione ai Marateoti di pagare imposizioni
passando per Lauria e distretto.
2. Facoltˆ a crearsi ogni anno un maestro giurato che pronunziasse
col giudice effettivo (Bajulare) nelle cause civili a
Lauria.
Nelle lunghe contese poi tra Angioini ed
Aragonesi i Marateoti favorirono i primi; perci˜ Sanseverino, conte di Lauria,
restrinse dÕassedio per parte di Alfonso I dÕAragona in Maratea Superiore:
quivi capitolarono e nel 4 gennaio 1441 ottennero:
1. Confermati i precedenti privilegii.
2. Che mai Maratea si fosse ceduta in feudo ai signori.
3. Mercato franco ogni prima domenica di
maggio.
Ai 18
ottobre 1489 Ferdinando I dÕAragona stabil“ che gli uomini di Maratea godessero
i privilegi del Foro e quindi dovunque si trovassero, si dirigessero le carte
sempre alla curia di Maratea.
Federico II nel 22 novembre 1496 accord˜ a Maratea la riconferma
dei precedenti privilegi, inoltre dette plenaria amnistia pei reati. Che non potessero nel
contado della cittˆ abitar soldati, bastando i soli Marateoti per la loro
stessa custodia. Che gli abitanti di Maratea Superiore non scendessero,
dietro intimazione dei pubblici funzionari, bens“ questi si recassero da loro
per lÕadempimento del loro ufficio.
Tutto ci˜ fu pure confirmato da Carlo V
in Napoli li 26 Marzo 1536 e se ne ebbe analoga
patente dalla Camera Summaria nel 29 Marzo 1621.
Ferdinando III ai 31 Gennaio 1506
dichiar˜ Maratea feudo della R. Corona, riserbandosi i diritti di feudatario.
Il Cardinal Colonna nel 6 aprile 1530, qual luogotenente generale
di Carlo V, ricevette lettere di alienare diritti, luoghi, rendite, etc ed il Conte Carafa da Policastro ne acquistava i diritti fiscali per
Ducati 10.000 (Lire 42,500) e giˆ avea anticipato
Ducati 3000. [É]
Filippo III, poi ai 15 settembre 1605,
compiaciuto del governo e dellÕindole mite dei Marateoti, accord˜ il trasporto
dÕarmi gratuito in tutto il regnoÈ.
Fondamentalmente furono anche le stesse
copie che vide, anni dopo, Domenico Damiano (1891-1969). Nel
suo Maratea nella storia e nella luce
della fede (tre ed. dal 1954 al Õ65) trascrive allÕincirca gli
stessi contenuti, ma con qualche variante che insospettisce lo storico: �
probabile, oltre che possibile, che al giovane Tarantini – che allÕepoca
della pubblicazione del suo libricino aveva 19 anni – fosse sfuggito
qualche particolare anche importante, come il mercato franco ogni
prima domenica di maggio, che il sacerdote segna concesso nel privilegio del
1428 (ed � incredibile che Damiano, attento studioso di ogni cosa relativa al
santo patrono, non abbia messo in correlazione ci˜ con la festa di S.
BiagioÉ!).
Per indagare al meglio sui documenti, allora, occorrerebbe il confronto con le
fonti primarie. Ma ci˜, come vedremo ora, � cosa estremamente
complicata.
Le fonti primarie e secondarie dei privilegi.
Come tutti gli appassionati di storia
locale sanno, purtroppo sembra che anche le copie dei documenti viste da
Tarantini e Damiano si siano, negli anni successivi, perdute per sempre.
Inoltre, lo storico non ha neppure la speranza di poter, un giorno,
rintracciare le copie di cancelleria allÕArchivio di Stato di Napoli: i
privilegi di Maratea, insieme a quelli di altre cittˆ,
risulta fossero conservati nel fondo Curiae dellÕarchivio della Regia Camera
della Sommaria, cio� uno di quelli bruciati nel celebre incendio del 1943.
La verifica diretta delle fonti primarie, quindi, � in questo caso impossibile.
Ciononostante, nel corso dei secoli
Tarantini e Damiano non furono i soli ad avere visione delle copie originali
dei documenti. Anche il sacerdote Biagio Antonio Iannini
(1865-1950), nel suo manoscritto, sostiene dÕaver potuto vedere le antiche
carte. Ma, cosa ancor pi� importante, proprio il
sacerdote Iannini ci indirizza verso pi� antiche (e
precise) fonti secondarie.
In un atto notarile del 1591 si cita lÕesistenza di un libro, composto per
conto dellÕamministrazione della cittˆ, che conteneva il sunto di tutti i
privilegi. Da un altro rogito firmato dal notaio Felice Di Lieto nel 1758,
invece, sappiamo che del libro era scomparso, ma i pi� importanti privilegi
erano conservati nella sagrestia della chiesa di S. Maria Maggiore Çin una cassettina nella quale vi sono le
effigie di San Biase, San Francesco e la Madonna Santissima con le imprese del
regnante di quel tempo e della nostra cittˆÈ. Inutile dire che questo oggetto, oggi, sembra scomparso.
Per nostra grande fortuna, lo zelante
notaio Di Lieto trascrisse i capitoli dei privilegi conservati nella cassettina in calce al rogito. A sua volta, la sua
trascrizione venne ricopiata dal sacerdote B. A. Iannini
per il suo manoscritto e pu˜ essere letta qui.
Il ristretto dei privilegj dellÕarchivio comunale.
Sappiamo essere esistita
una altra e interessantissima fonte secondaria giacente, questa volta, proprio
negli archivi di Maratea. A darne notizia fu il prof.
JosŽ M. Cernicchiaro (1949-2010), nel suo lavoro Pietre nel cielo. Il Castello di Maratea, edito nel
1988, nelle ricerche per il quale sÕimbattŽ in un manoscritto, intitolato Ristretto dei privilegj che
originalmente conservansi, composto
probabilmente nel XVIII secolo.
Cernicchiaro non diede particolare importanza al
documento, relegandone il testo nelle note. Ciononostante, ne trascrisse gran
parte del contenuto come segue:
Ç1) Privilegio originale in
pergameno concesso da re Ladislao [É] col quale riduce il demanio, e il
territorio di Maratea in burgensatico concesso in S. Lucido a 20 luglio 1404.
2) Priv. or. in pergameno
della Regina Giovanna II [É] col quale confirma tutti
i li privilegi e le grazie concesse dalli passati Re [É] spedito in Napoli a 2
settembre 1414.
3) Priv. or. in pergameno
concesso dallÕistessa Regina Giovanna II [É] col quale [É] concede che essendo
accusati gli huomini di detta Cittˆ dalla Corte della
medesima Cittˆ possano lÕaccusatori pentirsi fra tre giorni dopo la citazione,
prima della contestazione della lite, fuorchŽ nelle cause di pena di morte [É]
Spedito in Napoli 4 marzo 1419.
4) Priv. or. in
pergameno del Re Alfonso I dÕAragona [É] col quale confirma
li capitali concordati tra detta Cittˆ e Conte di Lauria [É] spedito in
Benevento a 4 gennaio 1441.
5) Priv. or. in
pergameno concesso dallÕistesso Re [É] col quale revoca et annulla la donazione
da esso fatta al Conte di Lauria della medesima Cittˆ e il suo Castello, ma
promette e giura di tenerla sempre nel Regio Demanio [É] et anco concede [É] nŽ
possa per qualsiasi causa alienarsi, et alienandosi, possano gli huomini di detta Cittˆ non obedire
senza noto delitto di lesa maestˆ [É] spedito in Napoli a 20 settembre 1444.
6) Priv. or. in
pergameno concesso dal Re Ferdinando I dÕAragona col quale concede che lÕhuomini di detta Cittˆ nelle prime cause civili, criminali
e miste non possano essere riconosciuti se non dalla corte di detta Cittˆ ne
tirati ad altro tribunale [É] spedito a 18 ottobre 1469.
7) Priv. or. in
pergameno concesso dal Re Carlo VIII col quale concede [É] che lÕofficiali e
commissari sono in Maratea inferiore ma vadano a tener Corte e far altre
faccende in detto luogo di Maratea superiore [É] e che il Governatore non possa
essere se non di Terra Demaniale e non essendo, sia lecito non accettarlo [É]
spedito in Napoli a 12 Agosto 1495.
8) Priv. or. in
pergameno concesso dal Re Federico dÕAragona col quale concede [É] che detta
Cittˆ sia in perpetuo in Demanio: che le barche di pescanza
di detta Cittˆ siano franchi di decima e dÕogni altra sorta di Gabella [É] che
gli huomini siano franchi di dogane, e gabelle per le
robbe che comprassero, o vendessero in qualsiasi
parte del Regno [É] firmati detti capitoli nelli
Campi Felici vicino Gaeta a 22 novembre 1496.
9) Priv. or. in
pergameno concesso [É] dal Gran Capitano Consalvo Ferdinando di Cordua, VicerŽ del Regno di Napoli in nome di Ferdinando il
Cattolico e della Regina Elisabetta, continente molti capitoli [É]: che le
barche di detta Cittˆ possano pescare per qualsiasi parte demaniale senza
pagare cosa alcuna e siano franche di falangaggio;
che lÕhuomini di detta Cittˆ possano andare armati
per qualsiasi parte del Regno fuorchŽ in detta cittˆ [É] spedito nelli Campi Felici vicino Gaeta a 3 luglio 1503.
10) Priv. or.
in pergameno del Re Ferdinando il Cattolico col quale confirma
tutti li Privilegi et gratie concesse [É] dalli Re
ante passati [É] spedito in Salamanca a 31 gennaio 1506.
11) Priv. or.
in pergameno concesso dal Cardinal Pompeo Colonna, luogotenente del Regno per
parte dellÕimperatore Carlo V e della Regina Giovanna sua madre col quale confirma a beneplacito di S.M.I. tutti li privilegi et gratie concesse [É] Spedito in Napoli a 6 Aprile 1530.
12) Priv. av.
in pergameno concesso dallÕimperatore Carlo V [É] col quale confirme
la vendita fatta al Cardinal Pompeo Colonna per li
suddetti grani ducati seimila [É] vendita confirmata
dalla medesima maestˆ in Brusseles come per
privilegio spedito a 9 marzo 1531 quale sta inserito per estensum
in questo privilegio [É] spedito in Napoli a 15 Marzo 1536.
13) Priv. or.
in pergameno del Re Filippo III [É] col quale confirma
[É] di poter li cittadini di detta cittˆ portar lÕarmi in qualsivoglia parte
del Regno fuorchŽ in detta cittˆ spedito in Vagliaroli
da 5 settembre 1605.È
Cernicchiaro scrive dÕaver trovato il manoscritto
nellÕarchivio comunale: dopo aver condotto l“ ricerche per diversi anni, posso
dire che questo documento oggi risulta scomparso.
CosÕerano i privilegi?
Coloro che fino ad ora hanno scritto la
storia di Maratea hanno visto nei privilegi il
segno tangibile ed evidente di Çuna particolare e non comune situazione giuridica –
come scrisse, in un lavoro del 1980, ancora il prof. Cernicchiaro
– il cui aspetto esaltante � il
riconoscimento alla popolazione di uno speciale regime, svincolato da quei
gravami feudali che invece sopportavano altre comunitˆÈ.
In realtˆ, ci˜ � sbagliato e fuorviante. Tutte le terre del Regno di Napoli
possedevano un proprio patrimonio di privilegi, concessi dai sovrani se
demaniali, o dai feudatari se infeudate.
I privilegi altro non erano che la dizione giuridica di
quei particolari atti che sanzionavano le aspirazioni che le comunitˆ non
potevano deliberare, stanti leggi del Regno, in maniera autonoma e coi proprio
organi.
Il contenuto di questi privilegi, poi, era molto spesso simile: come ci spiega
Nunzio Federico Faraglia (1840-1920), grande studioso
delle antiche amministrazioni meridionali, nella gran parte dei casi Çquei capitoli, grazie e privilegi riguardano
solo una diminuzione del pagamento delle collette, una franchigia di dogana,
lÕesenzione di un servizio, o vero [sic] un richiamo per lÕosservanza ai capitoli del regno, o il
privilegio, che i cittadini non potessero essere citati in giudizio fuori la
terraÈ.
Confrontando il contenuto dei privilegi nostrani
con altri, pertanto, ci rendiamo conto che il caso di Maratea non ha nulla di
eccezionale.
Come i marateoti ottenevano i
propri privilegi?
La mancanza delle fonti primarie sui privilegi, ossia i documenti originali, rende molto difficile rispondere alla domanda. Eppure,
possiamo fare delle supposizioni piuttosto valide con il materiale che abbiamo.
In primo luogo, dobbiamo fare attenzione alle date e ai luoghi allegati a ogni
concessione allegata nel Ristretto. Gli atti
citati ai nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 sembrano il risultato di private
interlocuzioni con la regina o con il re; il n. 4 ha la data e il luogo di uno
dei parlamenti generali convocati da Alfonso dÕAragona con i feudatari e i
rappresentanti delle cittˆ demaniali; il n. 1 porta data e luogo di una
campagna di Ladislao dÕAngi˜ contro i ribelli Ruffo di Calabria.
In secondo luogo, per il privilegio concesso da Ferdinando dÕAragona nel 1469 abbiamo un interessante dato. Nei regesti dei registri
della Cancelleria Aragonese, conservati allÕArchivio di Stato di Napoli, risulta lÕannotazione del privilegio riguardo
ÇMarathee de provincia Basilicate, concessio quod de primis causis non possint extrahi a iurisdictione capitanie dicte terre, taxata solvat tarenos
duodecimÈ.
I nostri antenati, quindi, corrisposero una somma di denaro per
lÕelargizione del privilegio, quantomeno destinata ai
diritti di cancelleria.
Ci mancano ulteriori
dati per confronti probanti, eppure anche il singolo caso mi pare indicativo
per aprire a nuove interpretazioni il contesto storico del pacchetto di privilegi di cui Maratea ha beneficiato fino alla
fine del 1806, anno in cui lÕavvio dellÕazione riformatrice dei napoleonidi
cambi˜ lÕapparato giurisprudenziale del Regno di Napoli.