-40 anni di professione forense-

TESTIMONIANZA

di Emanuele Labanchi

-LEGALITË  IN  CONSIGLIO  COMUNALE

Richiamo alla mente unÕesperienza vissuta nellÕanno 1978:  Nel 1975 ero stato eletto Consigliere comunale di minoranza a Maratea e, giovane avvocato, mi ritrovai poco dopo ad affrontare un caso di decadenza dal Consiglio comunale di ben tre Assessori, tra i quali il vicesindaco, che erano stati ciascuno destinatario di Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive da essi non eseguita con conseguente procedimento penale a carico.  Allora bastava questo per versare in situazione di incompatibilitˆ con la carica ricoperta ed a me, con il consenso del piccolo gruppo di appartenenza, sembr˜ opportuno richiederne la decadenza per lite pendente dalla carica di Consigliere comunale, come previsto, con voto in Consiglio. Il caso, con grande imbarazzo del Sindaco, della Giunta e del Gruppo di maggioranza, fu posto allÕordine del giorno ed il 28 aprile 1978, dopo lunga discussione, la massima assemblea cittadina si espresse contro la decadenza per lite pendente con il Comune (presenti 18 Consiglieri, votanti 17, astenuti 1, contrari 14, favorevoli 2, schede bianche 1). LÕesito della votazione era scontato, ma ritenendo che dovesse affermarsi la legalitˆ a cominciare dal pi� importante organo comunale, mi adoperai subito dopo perchŽ alcuni cittadini, da me rappresentati ed assistiti unitamente allÕAvv. Nicola Savino, impugnassero la relativa Deliberazione dinanzi al Tribunale di Lagonegro. Ebbene, questÕultimo, con sentenza civile n. 125 del 1978 (Dott. Ciro Raiola ÐPresidente, Dott. Michele Rescigno e Dott. Giancarlo Grippo Ð Giudici), accolse il Ricorso e per lÕeffetto dichiar˜ decaduti i tre Assessori dalla carica di consigliere comunale del Comune di Maratea, condannandoli al pagamento in solido delle spese del giudizio. Uno di essi, con gli Avvocati Aldo Morlino e Franco Tedeschi, propose appello alla Corte di Potenza- Sez. civile, che ne dichiar˜ la improcedibilitˆ con condanna dellÕappellante al pagamento delle spese del relativo giudizio (Sent. n. 239 del 13 dicembre 1978).

Ero proprio agli inizi della professione forense e mi ritrovai ad affrontare un caso estremamente delicato che si concluse positivamente. I tre Assessori comunali, tra i quali il vicesindaco, furono costretti a lasciare Giunta e Consiglio comunale ed il piccolo gruppo di minoranza ebbe modo di far affermare, comunque, il principio di legalitˆ in difesa del Comune di Maratea.

 

Consigliere comunale, sempre di minoranza a Maratea dal 1975 al 1990, mi sono ritrovato, anche in anni successivi, ad affrontare casi caratterizzati da opportuna, anzi necessaria, difesa dellÕEnte pubblico locale.

-IL  BALLO  DELLA  MADONNA

Ho conosciuto il giornalista lucano Pietro Valicenti perchŽ nominato suo difensore dÕUfficio in procedimento penale, nel quale era imputato per il reato di ingiurie a seguito di querela sporta da Maresciallo dei Carabinieri. La difesa dÕUfficio fu trasformata subito in difesa di fiducia ed ebbi modo di assistere e difendere una simpatica persona che riuscii alla fine a far assolvere dal Giudice di Pace, competente per il reato contestatogli.  Ecco cosa era accaduto a Pasquetta del 2009:

Il Valicenti partecipava ad una processione in un Comune della nostra Regione ed era uno dei ÒportatoriÓ a spalla della Madonna che, secondo antica consuetudine, ad un certo punto doveva ballare per qualche minuto. Sennonch� questa volta il Parroco si opponeva a tale rito e ritenne, al momento opportuno, di vietarlo. Il nostro giornalista, sempre sotto il peso della Madonna, invoc˜ il rispetto della tradizione interloquendo direttamente con il Parroco. Ad un tratto si avvicin˜ il Maresciallo che intervenne tra i due tappando con la sua mano la bocca del Valicenti per zittirlo. Questi fece rilevare al militare di non trovarsi a Piazza Tienanmen di Pechino e, fortemente adirato lo apostrof˜ subito con lÕepiteto Òpagliaccio in divisaÓ. Anche il Parroco fu apostrofato con lÕepiteto ÒPagliaccio in abito talareÓ. La cosa naturalmente fin“ l“ soltanto per il Parroco, con il quale giˆ in serata vi fu chiarimento e riappacificazione, ma non per il Maresciallo, che procedette allÕimmediato arresto del giornalista, costretto a desistere dal portare a spalla oltre la Madonna per essere accompagnato in caserma. La competente Procura della Repubblica ne dispose poco dopo lÕimmediato rilascio ed il Maresciallo dovette accontentarsi della querela per ingiurie e del conseguente processo penale a carico del giornalista, che tanto aveva osato nei suoi confronti. Il Giudice di Pace, dopo le udienze di rito, accolse la tesi da me sostenuta, quale difensore dellÕimputato, assolvendolo dal reato a lui ascritto per la provata esistenza della provocazione. In pratica, il Giudice riconobbe che il fatto-reato era stato commesso nello stato dÕira provocato da un fatto ingiusto altrui (la mano del Maresciallo sulla bocca del Valicenti, mentre questi discuteva con il Parroco).

Il giornalista ed io non potemmo che apprezzare lo ÒStato di dirittoÓ, come in quellÕoccasione rappresentato dal Giudice di Pace.

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