Anche a Maratea
CONTRASTO ALLA LUDOPATIA
di Emanuele Labanchi
Ora occorre vigilare affinchŽ l'Ordinanza sia rispettata, dopo
la recente sentenza del T.A.R. Basilicata che ha respinto il ricorso promosso
dall'operatore del settore interessato.
Si tratta dell'Ordinanza emessa dal giovane Sindaco, Domenico
Cipolla, nel marzo dello scorso anno, allo scopo di contrastare la "ludopatia", con riduzione degli orari di funzionamento
degli apparecchi da gioco con vincita di danaro (slot
machine, ecc.).
Ecco il testo dell'Ordinanza:
COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza
C O P I A
ORDINANZA DEL SINDACO
del 26-03-2019 Nr. 42 Reg. Gen.
Oggetto: Disciplina comunale degli orari
di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps,
collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove � consentita
la loro installazione.
IL SINDACO
Premesso che:
per
"ludopatia" o "gioco d' azzardo
patologico (G.A.P.") si intende l'incapacitˆ di resistere all'impulso di
giocare d'azzardo e tale dipendenza comportamentale, definita
dall'Organizzazione Mondiale della Sanitˆ come "malattia sociale" �
da considerarsi una patologia in grado di compromettere la salute e la
condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
il
gioco dÕazzardo patologico sovente provoca disturbi che compromettono
seriamente la vita dell'individuo colpito e della sua famiglia, generando anche
situazioni di allarme sociale e, nei casi pi� estremi, fenomeni criminosi con
particolare riguardo ai furti ed alle frodi ed alimentano i tanto odioso quanto
pericoloso fenomeno dell'usura che pregiudica significativamente la libertˆ e
la dignitˆ umana;
á
la dipendenza da gioco dÕazzardo (c.d. ludopatia)
rappresenta un fenomeno in notevole espansione, tanto che con il D.L. 158/2012
convertito in Legge con modificazioni dallÕart. 1 c. 1 della L. 189/2012 (c.d.
Decreto Balduzzi) � stato previsto lÕaggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia,
intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco
con vincita in denaro, cos“ come definita dall'Organizzazione Mondiale della
Sanitˆ";
á
anche la Regione
Basilicata � intervenuta in materia con la Legge Regionale n. 30 del 27 ottobre
2014 dettando ÒMisure per la diffusione del gioco dÕazzardo patologico
(G.A.P.)Ó;
Vista la
deliberazione 16 marzo 2018, n.214 con la quale, la Giunta Regionale della
Basilicata ha preso atto dellÕapprovazione, da parte del Ministero della
Salute, del ÒPiano Regionale sul Gioco dÕAzzardo PatologicoÓ ed ha finanziato
le ASP di Potenza e Matera per lÕadozione delle necessarie misure di contrasto della dipendenza;
Rilevato che il gioco d'azzardo sta
assumendo, anche nella cittˆ di Maratea, dimensioni consistenti, implicando un
rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilitˆ, pu˜
sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale ormai riconosciuta
come un disturbo compulsivo complesso e cio� una forma comportamentale
patologica che pu˜ comportare gravi disagi per la persona, derivanti
dall'incontrollabilitˆ del proprio comportamento di gioco e,
contemporaneamente, la possibilitˆ di generare gravi problemi sociali e
finanziari;
Ritenuto che
l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo istituito con la
Determinazione Dirigenziale n. 448 del 21.10.2016 Regione Basilicata documenti
sufficientemente le criticitˆ derivanti dal fenomeno delle ludopatie
e tenuto conto che rientra nella competenza del Comune la cura della salute
pubblica e del benessere individuale e collettivo della popolazione residente
nel proprio territorio, da salvaguardare anche mediante interventi di tutela
dei soggetti socialmente pi� vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente
esposti alla suggestione illusoria di conseguire, tramite il gioco, vincite e
facili guadagni;
Ravvisata, pertanto,
la necessitˆ di un intervento a tutela della salute pubblica della
cittadinanza, attraverso lÕadozione di unÕapposita
disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in
denaro ex art. 110 comma 6 Tulps,
collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove � consentita
la loro installazione, al fine di ridurre la possibilitˆ di accesso agli
stessi, con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo
libero delle fasce pi� fragili della cittadinanza (in particolare giovani,
pensionati, disoccupati, casalinghe), onde prevenire e contrastare l'insorgere
di fenomeni di gioco patologico;
Ravvisato
di dover quindi stabilire i seguenti orari di esercizio degli apparecchi da
gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma
6 Tulps, collocati negli esercizi autorizzati
ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri
esercizi commerciali ove � consentita la loro installazione:
dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni,
compresi i festivi.
Precisato che tali
limitazioni sono dirette a ridurre i fenomeni di abuso, con lÕintervento nei
momenti della giornata maggiormente rischiosi, in
quanto meno soggetti al controllo della comunitˆ, ed in particolare per la
popolazione pi� a rischio, contemperando valori ritenuti meritevoli di tutela
quali il diritto alla salute ed al benessere della popolazione e lÕiniziativa
economica delle imprese;
Preso atto che Òal
gioco dÕazzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attivitˆ delle
case da gioco, nonchŽ alle reti di acquisizione di
gettitoÓ, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (che dispone la liberalizzazione degli orari di
apertura degli esercizi commerciali) come sancito dallÕart. 7
lettera d) dello stesso D.lgs. n. 59/2010 e che, pertanto, detto decreto
non si applica alle fattispecie oggetto della presente Ordinanza (cfr.
ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);
Visto l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito
successivamente in legge 96/2018, che vieta qualsiasi forma di pubblicitˆ,
anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonchŽ al gioco d'azzardo,
comunque effettuata e su qualunque mezzo; lo stesso introduce altres“ la
locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia.
Considerato
che:
gli
artt. 3, comma 2 e 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dispongono, rispettivamente:
art.
3, comma 2 "Il Comune � l 'ente locale che
rappresenta la propria comunitˆ, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo";
art.
50, comma 7 "Il sindaco, altres“, coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell' ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (É), al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti";
lÕart.
7 comma 10 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito con Legge 08.11.2012 n. 189,
sancisce le criticitˆ derivanti dalla contiguitˆ dei punti di raccolta del
gioco dÕazzardo rispetto a particolari contesti
urbani, stabilendo che: ÒÉ l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto
degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture
sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e
sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti
della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi
ai predetti luoghiÓ.
Visti:
lÕart.
3. comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui Ò(É)
l'iniziativa e l'attivitˆ economica privata sono libere ed � permesso tutto ci˜
che non � espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni
indispensabili per la protezione della salute umana, (É), dell'ambiente, (É)Ó;
lÕart.
1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui:
ÒLe disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni allÕaccesso
ed allÕesercizio delle attivitˆ economiche sono in ogni caso interpretate ed
applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle
perseguite finalitˆ di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i quali lÕiniziativa economica privata � libera secondo
condizioni di piena concorrenza e pari opportunitˆ tra tutti i soggetti,
presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute (É)Ó.
Dato atto che le
misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale
quadro normativo, essendo giustificate da finalitˆ di protezione della salute
e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela
di interessi ritenuti prevalenti dallÕordinamento;
Richiamate:
le
sentenze della Corte Costituzionale n. 300/2011, 220/2014, e n. 56/2015 e le
sentenze del Consiglio di Stato n. 3271 e n. 3845 del 2014 con le quali si
osserva come il regime di liberalizzazione degli orari degli esercizi
commerciali e di somministrazione non precluda allÕAmministrazione Pubblica
lÕesercizio del potere di inibizione delle attivitˆ per comprovate esigenze di
tutela dellÕordine e della sicurezza pubblica ai sensi dellÕart. 50 comma 7 del
D.lgs. 267/2000 Òin caso di accertata lesione di interessi
pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertˆ, dignitˆ umana, utilitˆ
sociale, saluteÓ;
la
sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n.
3778/2015 del 01.08.2015 con la quale, richiamando quanto giˆ affermato nella
precedente sentenza n. 3271/2014, i magistrati riconoscono altres“ che
"... la formulazione dell' art. 50, comma 7, del
d.lgs. 267 del 2000, preordinato ad "armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti" consente un
intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla
disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce pi�
deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione
di prevenzione della c.d. ludopatia ...";
la
circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero
dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, con cui viene precisato che la
regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti
all'attivitˆ prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al
gioco con apparecchi da intrattenimento denominati News Slots
e Video Lottery Terminal nonchŽ delle Sale Bingo,
tutte attivitˆ autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.LL.P.S., compete al Sindaco sulla base di quanto
previsto dall'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e
ci˜ in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella
categoria degli esercizi pubblici;
Visti, inoltre:
lÕart.
118 della Costituzione;
il
TULPS (R.D. n. 773/1931 e s.m.i.);
il
Decreto del Ministero dellÕeconomia e delle finanze del 27/10/2003;
il
Decreto del Ministero dellÕEconomia e delle Finanze del 18/01/2007;
il
Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011 ÒDeterminazione dei
criteri e parametri numerico quantitativi per lÕinstallabilitˆ
di apparecchi di cui allÕarticolo 110, comma 6 del TULPSÓ;
il
D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012;
il
D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
la
normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;
ORDINA
per le motivazioni illustrate in premessa, nell'ambito del
territorio comunale:
gli
orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 TULPS collocati in tutti gli esercizi
autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS e negli altri esercizi
commerciali ove � consentita la loro installazione, sono stabiliti dalle ore
10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni,
compresi i festivi.
negli
orari in cui vige il divieto di funzionamento, gli apparecchi da gioco dovranno
essere spenti singolarmente tramite lÕinterruttore elettrico dovendosi
considerare in violazione della presente ordinanza anche la sola potenzialitˆ
allÕuso dellÕapparecchio eventualmente accesso ancorchŽ non utilizzato;
�
fatto obbligo al titolare dellÕesercizio di esporre, su ogni apparecchio, in
maniera ben visibile al pubblico, un cartello con indicazione degli orari di
funzionamento degli apparecchi da gioco;
DISPONE
á la pubblicazione del presente atto
per 15 gg. all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dellÕEnte e la
trasmissione agli organi di informazione;
á che il presente provvedimento sarˆ
pienamente efficace ed esecutivo a partire dal 1 maggio 2019;
CONTROLLI E SANZIONI
á l'ottemperanza sarˆ accertata dalla
Polizia Locale e da tutte le forze di Polizia.
á chiunque violi le disposizioni della
presente ordinanza � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Û
150,00 a Û 450,00 ai sensi dellÕart. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000 con lÕapplicazione dei principi di cui
alla legge 689/1981.
á la sanzione verrˆ comunicata, a cura
dellÕorgano accertatore, al Questore ed al Responsabile dello Sportello Unico
delle Attivitˆ Produttive del Comune di Maratea per tutti gli eventuali
provvedimenti di competenza nonchŽ al Comando di Polizia Locale di Maratea che,
fino alla eventuale attivazione di una banca dati centralizzata, curerˆ
lÕarchivio delle violazioni ai fini della verifica della reiterazione.
á In caso di reiterazione di violazione delle disposizioni
previste dalla presente ordinanza – intendendosi per tale la violazione
commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dallÕultima violazione – anche se si � giˆ
provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le sanzioni
accessorie previste dagli articoli 9,10 e 17 TULPS, in particolare la
sospensione dellÕattivitˆ della sala giochi, autorizzata ai sensi dellÕart.86
TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui allÕart. 110, comma 6, TULPS collocati negli esercizi autorizzati, ai sensi
degli artt. 86-88 TULPS, sospensione disposta con provvedimento del
Responsabile del SUAP. LÕeventuale inottemperanza al provvedimento di
sospensione disposto dal Responsabile del SUAP oppure
dallÕAutoritˆ di P.S., dˆ luogo, ricorrendone tutti i presupposti, al sequestro
degli apparecchi o, qualora previsto dal provvedimento, allÕintera attivitˆ
commerciale.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle
contenute nella presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza va trasmessa a tutte le Autoritˆ
Amministrative coinvolte nonchŽ agli organi di polizia
preposti alla vigilanza.
Contro il presente provvedimento � ammesso ricorso, al Tribunale
Amministrativo della Regione Basilicata entro 60
giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione allÕalbo pretorio o della piena conoscenza del
provvedimento medesimo.
Il Sindaco
F.to Domenico
Cipolla