DIFESA DEL COMUNE ?

OCCHIO AÉ METTERE ÒLLÕUOGLIO ÔA COPPÕ ÔO PERETTOÓ !

 di Emanuele Labanchi

Attenzione a tutte quelle situazioni nelle quali la misura � ormai colma e non � il caso di procedere oltre !

La Giunta comunale di Maratea, con Deliberazione n. 115 del 14/11/2022, avente ad oggetto: 3^ Prelevamento dal Fondo di riserva 2022. E.F. 2022 – Art. 166 D.lgs. n. 267/2000, ha provveduto a tanto,

ÒVista la necessitˆ rappresentata per le vie brevi dal Responsabile del Settore Affari Generali che richiede ulteriore ed urgente disponibilitˆ di spesa sul capitolo dallo stesso gestito e relativo agli incarichi legali per la difesa dellÕEnte, per poter far fronte ad urgenti costituzioni in giudizio;

- che la somma necessaria cos“ come stimata dallo stesso Responsabile � di E. 10.000,00;

- che, in mancanza di tali costituzioni giudiziarie, potrebbero generarsi situazioni di danno certo per lÕEnteÓ.

Si tratta di una Deliberazione che, probabilmente, si � resa necessaria per far fronte ai pagamenti, anche frequenti e lauti, in favore degli Avvocati di volta in volta incaricati per la costituzione in giudizio dellÕEnte, in veste di attore/ricorrente/appellante o, pi� spesso, di convenuto/resistente/appellato.

SennonchŽ, in assenza di un pur opportuno Ufficio legale in sede e di un Regolamento per lÕaffidamento di incarichi ad Avvocati esterni, si continua a preferire questo o quel professionista (ora sembra il turno di qualcuno della vicina Campania), investito, anche ripetutamente, del potere di assistenza e rappresentanza in giudizio del nostro Comune.

Sembra debole, se non mancante del tutto, una preventiva valutazione di una bonaria composizione delle liti e, forse nemmeno perseguendo la via transattiva, si arriva alla formale costituzione in giudizio, purtroppo, con prevedibile esito non sempre positivo per lÕEnte soccombente, esposto cos“ a tutte le relative conseguenze anche in ordine alle spese legali da rimborsare alla parte vittoriosa e che si aggiungono a quelle per il proprio procuratore e difensore, prontamente impegnate e liquidate.

Magari la vicenda, con opposizione quasi a moÕ di braccio di ferro, viene riproposta in successivo grado del giudizio, perchŽ no, sino al Consiglio di Stato o alla Suprema Corte di Cassazione eÉle spese legali, ovviamente, non possono che lievitare a carico del Comune e quindi della collettivitˆ, non senza la possibilitˆ che, alla fine, i costi siano di gran lunga maggiori rispetto ai benefici, ove esistenti.

Ecco, allora, venirci incontro la saggezza popolare racchiusa nel cennato detto napoletano posto a titolo di queste brevi riflessioni, naturalmente adattandolo al nostro caso per valutare prima e bene ci˜ che convenga fare, a maggior ragione, nellÕinteresse pubblico.

Maratea 25 novembre 2022

Emanuele Labanchi

 

 

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